crediti di imposta
per attività di ricerca e sviluppo
Un folto numero di imprese industriali ed artigianali effettua regolarmente attività di ricerca e sviluppo, senza accedere a forme di aiuto pubblico, spesso per non conoscenza delle procedure tecniche dei bandi che comunque comportano un meccanismo di selezione.
Il presente credito di imposta costituisce invece un aiuto alle nostre imprese che investono in ricerca e sviluppo, senza dover passare da un meccanismo selettivo, essendo invece imperniato sull’auto-riconoscimento di un credito di imposta.
L’origine di questa agevolazione è rinvenibile nei commi 280-284 della Finanziaria per il 2007, resa invero operativa solo lo scorso 28 marzo, con apposito Decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile 2008, a seguito dell’ottenuta autorizzazione Comunitaria dell’11 dicembre 2007 (C(2007) 6042 def).
Beneficiari
Destinatari della presente agevolazione sono le imprese operanti in tutti i settori di attività, purché non risultino essere in difficoltà secondo la definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).
Investimenti ammissibili
La Finanziaria per il 2007 segnalava espressamente come agevolabili: attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
Il D.M. del 28 marzo scorso interviene specificando la segnalazione fatta con la Finanziaria, e chiarendo che sono agevolabili, le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
lavori sperimentali o teorici;
ricerca pianificata o indagini critiche;
acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro.
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO |
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ |
LAVORI SPERIMENTALI O TEORICI |
Deve trattarsi di lavori svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze:
- sui fondamenti di fenomeni osservabili,
- sui fondamenti di fatti osservabili.
Non devono essere previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. |
RICERCA PIANIFICATA O INDAGINI CRITICHE |
Deve trattarsi di ricerca / indagini:
- miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- miranti alla creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto qui sotto riportato.
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ACQUISIZIONE, COMBINAZIONE, STRUTTURAZIONE E UTILIZZO DELLE CONOSCENZE E CAPACITÀ ESISTENTI DI NATURA SCIENTIFICA, TECNOLOGICA, COMMERCIALE E ALTRO |
Deve trattarsi di attività orientata:
- a produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.
Può inoltre trattarsi di attività orientata:
- alla realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali;
- alla realizzazione di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Può ancora trattarsi di attività orientata:
- alla produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. |
Se l’azienda ha effettuato attività nelle aree sopra indicate, potrà beneficiare del credito d’imposta a fronte dei seguenti costi correlati, purché il loro ammontare risulti congruo e pertinente:
- costo del personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo;
- quota parte dell’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
- costo dei fabbricati e dei terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
- costi connessi alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- costi per servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo;
- spese generali;
- costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.
TIPOLOGIA DI COSTI AMMESSI |
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ |
COSTO DEL PERSONALE
Ricercatori e Tecnici |
E’ ammesso il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto "a progetto", in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo. |
COSTO PER
STRUMENTI ATTREZZATURE
FABBRICATI
TERRENI |
E’ ammessa la quota di ammortamento, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con Decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988, recante Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo.
I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'art.102, co.7, del Tuir. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo. |
SPESE GENERALI |
Sono ammissibili spese generali forfetarie nella misura del 10% dei costi sostenuti per il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo. |
Contributo
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta nella misura:
- del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, con le limitazioni sopra viste;
- del 40% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, sempre con le limitazioni sopra viste, qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca.
Domanda e ulteriori adempimenti
Si tratta di un’agevolazione che prevede una serie di adempimenti che qui si sintetizzano:
- inserimento, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta;
- conservazione dei titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi;
- predisposizione annuale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dei seguenti documenti che dovranno essere controfirmati da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale:
- fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal Responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo;
- una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’impresa ovvero del Responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo relativa alla misura ed al periodo in cui gli strumenti e le attrezzature di laboratorio sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- apposita dichiarazione del Legale Rappresentante dell'impresa, ovvero del Responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- documentazione attestante il costo sostenuto dal concedete per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria.
crediti di imposta
in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio
La Finanziaria per il 2008, con l’art.1, commi 233-237, ha previsto per gli esercenti attività di rivendita di generi in monopolio, la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per l’acquisto di strumenti di pagamento con moneta elettronica, reso applicabile a seguito del D.M. del 6 febbraio scorso e dell’ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 marzo scorso.
Beneficiari
Destinatari della presente agevolazione sono i soggetti esercenti esclusivamente attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa.
Il D.M. 6 febbraio 2008 ha chiarito che per rivendite di generi monopolio si intendono quelle autorizzate in base alla L. n.1293 del 22 dicembre 1957, e successive modificazioni, ed al relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPR n.1074 del 14 ottobre 1958 e successive modificazioni.
Il D.M. 6 febbraio scorso ha inoltre chiarito che qualora il medesimo soggetto svolga sia attività di rivendita di generi di monopolio, sia attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande e queste ultime risultino prevalenti, non si applicherà il beneficio previsto dal co.233 dell’art.1 della Finanziaria per il 2008, qui descritto, bensì quello previsto dai commi 228 - 232 dello stesso articolo 1. In questa ipotesi, occorre tener presente che si considera prevalente l'attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta.
Investimenti ammissibili
La Finanziaria per il 2007 ha previsto la possibilità di accedere a questa agevolazione a fronte delle spese effettuate negli anni 2008, 2009 e 2010:
- per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti;
- per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica.
Il D.M. 6 febbraio 2008 ha contemplato anche l’ipotesi di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria, rendendo in questo caso ammissibile la spesa il costo dei beni sostenuto dal concedente.
Contributo
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta in regime de minimis nella misura dell’80% del costo sostenuto per i beni e servizi ammessi, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00.
l credito d'imposta di cui l’azienda può beneficiare sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97, a decorrere dalla data di concessione e, a pena di decadenza, dovrà essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.
Domanda e ulteriori Adempimenti
Non si tratta di un credito d’imposta beneficiabile automaticamente.
Coloro che sono interessati a beneficiarne, sono tenuti a presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa (Provvedimento del Direttore del 31/03/2008 reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), in cui dovranno essere riportati gli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili.
Le istanze pervenute all’Agenzia sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, con l’obiettivo di verificarne l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali.
Il credito d’imposta viene conseguentemente concesso nei limiti delle risorse pubbliche destinate a questo capitolo di spesa per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato. Qui occorre tener presente che il D.M. 6 febbraio 2008 ha chiarito che le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina. |