Dal 01/01/2009 è in vigore il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08) che raccoglie l’intero corpus normativo riguardante la sicurezza sul lavoro.
Dal punto di vista operativo in ogni azienda (con presenza di lavoratori/soci lavoratori) il datore di lavoro deve:
- valutare tutti i rischi aziendali e adoperarsi per gestirli e minimizzarli;
- nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominare il medico competente (in caso di rischi che necessitino la sorveglianza sanitaria);
- nominare e formare un numero adeguato di addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi;
- informare i lavoratori sulla necessità di eleggere il Rappresentante dei Lavoratori (interno o territoriale);
- informare, formare e addestrare i lavoratori;
- dotare i lavoratori di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale;
- comunicare all’INAIL, ai fini statistici i dati relativi agli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni che comportano un’assenza superiore ai tre giorni;
- comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL);
- organizzare annualmente la riunione periodica (aziende con più di 15 dipendenti) a cui devono partecipare datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente;
- espletare quanto previsto dall’art. 26 in caso di affidamento di lavori in appalto;
- redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) in caso di interventi presso cantieri (Titolo IV del D.Lgs. 81/08).
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi aziendali ed elaborare il documento previsto dall’art. 28.
In aziende che occupano sino a 10 lavoratori (soci lavoratori compresi), il datore di lavoro può effettuare l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, in attesa dell’emissione delle procedure standardizzate.
E’ consigliato comunque accompagnare l’autocertificazione con le relazioni tecniche di valutazione dei rischi fisici qualora presenti (es. rumore, vibrazioni, agenti chimici pericolosi).
Il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione devono riportare evidenza della data certa (tramite timbro postale, legal mail, ecc.).
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il datore di lavoro deve designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In aziende:
- del comparto artigianale/industriale fino a 30 dipendenti;
- dell’agricoltura/zootecnia fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato;
- della pesca fino a 20 addetti;
- altre aziende fino a 200 dipendenti;
il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP previo svolgimento di apposito percorso formativo della durata minima di 16 ore e massima di 48. Ad oggi sono validi i corsi con contenuto conforme al DM 16/01/1997 e della durata di 16 ore.
Se non si ricade in tali categorie, il datore di lavoro dovrà nominare un dipendente o un consulente esterno che dovranno sottoporsi a corsi di formazione/aggiornamento di durata variabile in base ai settori di appartenenza (sino anche a superare le 100 ore).
Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 (in presenza di rischi aziendali che ne indichino la necessità).
La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro e al fine di valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità;
- visita medica su richiesta del lavoratore;
- visita medica in occasione del cambio di mansione;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (solo nei casi previsti dalla legge).
Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro.
Formazione e nomina di addetti al primo soccorso
Il datore di lavoro deve nominare un numero adeguato di addetti al primo soccorso.
Gli addetti al primo soccorso devono svolgere idoneo corso di formazione ai sensi del DM 388/03 e dovranno ripetere la formazione, almeno per quanto attiene la parte pratica, con cadenza triennale.
La durata dei corsi è di:
- 12 ore (aziende gruppo B e C);
- 16 ore (aziende gruppo A).
La durata dei corsi di aggiornamento è di:
- 4 ore (aziende gruppo B e C);
- 6 ore (aziende gruppo A).
Le aziende del gruppo A sono quelle con oltre cinque lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro o con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato nel comparto dell’agricoltura.
Le aziende del gruppo B sono quelle con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Le aziende del gruppo C sono quelle con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Formazione e nomina di addetti alla prevenzione incendi
Il datore di lavoro deve nominare un numero adeguato di addetti alla prevenzione incendi ed emergenza.
Gli addetti al primo soccorso devono svolgere idoneo corso di formazione ai sensi del DM 10/03/98 e dovranno ripetere la formazione con periodicità ancora in fase di chiarimento.
La durata dei corsi dipendono dal livello di rischio aziendale (BASSO, MEDIO, ALTO):
- corso attività a rischio BASSO: 4 ore;
- corso attività a rischio MEDIO: 8 ore;
- corso attività a rischio ALTO: 16 ore.
La definizione del livello di rischio si evince dalla valutazione del rischio incendio secondo quanto disposto dal DM 10/03/98.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
In tutte le aziende in cui vi sono dei lavoratori è prevista la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).
In caso di elezione interna del RLS, il datore di lavoro deve sottoporre a idonea formazione il lavoratore (32 ore di corso + aggiornamento annuale pari a 4 ore).
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza:
- può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
- può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale;
Informazione, formazione e addestramento dei dipendenti
Il datore di lavoro, ai sensi degli Artt. 36, 37 del D.Lgs. 81/08 informa, forma e addestra i propri lavoratori. Il contenuto di quanto erogato deve essere facilmente comprensibile dai lavoratori (previa verifica comprensione della lingua utilizzata) e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
La formazione e ove previsto l’addestramento devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro;
- del cambio di mansione;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro/sostanze chimiche pericolose.
Informazione, formazione e addestramento vanno sempre verbalizzate.
Dispositivi di Protezione Individuale
Il datore di lavoro deve fornire adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai lavoratori. Sono considerati DPI i dispositivi per la protezione dai rischi residui (calzature antinfortunistiche, protettori oculari, cuffie, elmetto, imbracature, guanti, ecc). I DPI devono essere idonei ai rischi che devono minimizzare, ergonomici e marcati CE.
Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sul corretto utilizzo prima della consegna (che va verbalizzata).
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare i DPI:
- in modo puntuale e sistematico;
- non apportarvi modifiche;
- segnalare al datore di lavoro eventuali smarrimenti o rotture.
Sanzioni
Il D.Lgs. 81/08 ha inasprito notevolmente il sistema sanzionatorio, di seguito sono riportati alcuni esempi:
- il datore di lavoro che omette la valutazione del rischio è punito con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5000 a 10000 euro;
- il datore di lavoro che non designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è punito con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5000 a 10000 euro;
- il datore di lavoro che omette di nominare il medico competente è punito con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5000 a 10000 euro;
- il datore di lavoro che non forma e addestra i propri lavoratori è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3000 a 10000 euro;
- il datore di lavoro che non dota i lavoratori di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2000 a 5000 euro;
- i lavoratori che utilizzano in modo improprio le attrezzature di lavoro o non si sottopongono alla sorveglianza sanitaria sono puniti con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro;
- il medico competente che non ottempera ai sui obblighi (art. 25) è punito con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 1000 a 4500 euro.
Attività dello Studio:
- organizzazione di corsi per R.S.P.P. , addetti prevenzione incendio, addetti primo soccorso, R.L.S.;
- cura degli adempimenti relativi alla nomina del medico competente;
- assistenza alla redazione dell’autocertificazione (nelle imprese che occupano fino a 10 dipendenti) sulla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro;
- valutazione dei rischi (nelle imprese con più di 10 dipendenti) con professionisti di nostra fiducia;
- verifica impianto di terra ai sensi del DPR 462/01.
|